La Legge sulla parità dei sessi – Non solo il salario

Cosè?

La legge sulla parità dei sessi (LPar) è entrata in vigore nel 1996. La LPar si fonda sull’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale, che stabilisce il principio secondo cui un lavoro di uguale valore dà diritto a un salario uguale.

La LPar vieta qualsiasi discriminazione in base al genere nei rapporti di lavoro, compresa la retribuzione.

È stata analizzata la sua efficacia. Di fronte alla constatazione che la discriminazione salariale non accenna a diminuire, nel dicembre 2018 il Parlamento ha modificato la legge.

Purtroppo, questa revisione si riduce a un inutile palliativo (cfr. sotto).

Non solo il salario!

La LPar va oltre il salario: il divieto di discriminazione riguarda anche l’assunzione, le condizioni di lavoro, l’attribuzione dei compiti, la formazione, la promozione o il licenziamento.

La LPar vieta inoltre le molestie sessuali, una forma di discriminazione molto grave che minaccia la dignità dei lavoratrici e lavoratori. Le molestie sessuali sono vietate anche dal Codice delle obbligazioni, dalla legge sul lavoro e dalla relativa ordinanza 3.

RESPECT8-3.CH si concentra sulle disparità salariali ingiustificate, appunto la discriminazione salariale.

INUTILE PALLIATIVO

L’ultima revisione della LPar è un inutile palliativo perché…

> non è previsto alcun controllo per vigilare sull’applicazione della legge;

> non è prevista alcuna sanzione se la parità non è rispettata;

> l’obbligo di analisi decadrà automaticamente dopo 12 anni;

> l’obbligo di analizzare la parità salariale riguarda solo una piccola minoranza di imprese svizzere (0,9% delle imprese) e una minoranza dei lavoratori (46%).

In cifre, le imprese interessate sono solo 5693 su un totale di 601’755 e occupano 2,51 milioni di lavoratori su un totale di oltre 5,2 milioni (UST 2016).

NESSUNA TRASPARENZA

Malgrado la revisione della LPar, se l’autoanalisi rivela che la parità non è rispettata, l’impresa non ha alcun obbligo di adottare misure e correggere la situazione.

L’impresa dovrà semplicemente ripetere l’analisi dopo quattro anni.

A livello svizzero non è previsto alcun monitoraggio regolare e nessuno saprà quante imprese avranno effettivamente analizzato i salari.

RESPECT8-3.CH crea trasparenza presentando le aziende sulla Lista bianca.

MOLESTIE SESSUALI

Sul suo sito Internet, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) mette a disposizione informazioni, opuscoli, guide al colloquio, procedure e consigli per i lavoratrici e lavoratori.

 Le vittime di molestie possono rivolgersi all’ufficio cantonale di conciliazione. L’elenco di tali uffici è disponibile sul sito dell’UFU.

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